Art. 50.
(Mezzi d'impugnazione).

      1. I mezzi tassativi per impugnare le sentenze dei tribunali tributari sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione, salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 10.
      2. Le sentenze pronunciate secondo equità, ai sensi degli articoli 19, comma 5, e 36, comma 1, non sono appellabili e il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
      3. All'acquiescenza tacita non deve essere ricondotto il caso in cui il contribuente effettua, spontaneamente o coattivamente, un pagamento.